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Statuto

Associazione culturale Scuola Permanente dell'Abitare
COSTITUZIONE  |  SEDE  |  DURATA  |  SCOPI

Costituzione

 

1. Costituzione e Sede

È costituita l'associazione denominata "SCUOLA PERMANENTE DELL’ABITARE". L'associazione ha sede in Albino (provincia di Bergamo), via Valle del Muto n. 25. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

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2. Carattere dell’associazione

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro, è apolitica ed apartitica. I soci sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

 

3. Durata dell’associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

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4. Scopi dell’associazione

L'associazione ha i seguenti scopi:

- lo studio e l’analisi dell’abitare il pianeta terra inteso come attività primaria di tutti gli esseri viventi e per l’uomo un bisogno collettivo;

- lo studio, l'approfondimento, la diffusione dell'architettura come principale protagonista dell’abitare e del suo ruolo nel contesto sociale;

- lo studio diacronico della città contemporanea e del suo territorio attraverso indagini storiche e archeologiche in modo particolare nelle culture mediterranee;

- l'analisi della progettazione nei suoi differenti approcci, da quella spontanea a quella pubblica al fine di individuare possibili metodologie che consentano di superare l’attuale crisi del sistema di conoscenze a essa riferibili;

- lo studio della progettazione partecipata e dell’autocostruzione;

- l'approfondimento culturale e tecnologico nell’analisi delle molteplici modalità nell’abitare la città e le campagne;

- l'attivazione, l'organizzazione e la gestione didattica, scientifica e amministrativa di scuole, summer schools, masters, workshops, laboratori di progettazione, di restauro, seminari, conferenze, corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione che abbiano quale oggetto l'abitare e l’architettura, nella storia, nella contemporaneità e nei suoi sviluppi in futuro.

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Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà:

1) collaborare, convenzionarsi o aderire a qualsiasi Ente pubblico e/o privato, locale, nazionale e/o internazionale, nonché collaborare con singoli, organismi, movimenti e altre associazioni con i quali ritenga utile avere rapporti;

2) ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo compatibile con gli scopi della stessa da Enti locali, quali ad esempio Comune, Provincia, Regione, nonché da Enti nazionali e internazionali, pubblici e privati sia che essi aderiscano alla Comunità Europea che non, da singoli e da associazioni, da Università, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività;

3) organizzare seminari, convegni, incontri, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni, attività ricreative, mostre artistiche e artigianali in collaborazione con aziende, scuole, enti pubblici e privati.

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L'associazione potrà svolgere altresì le seguenti attività di:

- didattica: organizzazione di seminari, convegni, corsi professionali per crediti formativi;

- ricerca: indagini archeologiche, progetti di architettura, studi antropologici e sociali;

- divulgazione: promozione e comunicazione di eventi culturali, della cultura del territorio italiano in genere, su carta e piattaforma online;

- pubblicazioni: editare la rivista cartacea "Artapp", nonchè monografie in tema di architettura ed altri temi sociali;

- consulenza: a favore di università ed enti e aziende private, in ambito comunicazione, architettura, archeologia, marketing;

- partecipazione ad attività culturali con altre associazioni, fondazioni;

- gestione di contesti archeologici e spazi culturali;

- restauro di monumenti e opere pittoriche;

- gestione di teatri e musei;

- convegnistica: organizzazione ed approntamento di seminari, lezioni teoriche, laboratori, workshops, viaggi, alloggi, catering;

- coordinamento di sistemi e-learning;

- sviluppo di tecnologie per la comunicazione didattica;

- sviluppo di sistemi per la comunicazione visuale;

- editoria elettronica e cartacea, esclusi quotidiani;

- supporto e-commerce per l'economia culturale.

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Soci

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5. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, di ambo i sessi, nonchè le società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci con la domanda d’iscrizione eleggono il proprio domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione, salvo specifica diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun socio in qualsiasi momento.

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I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;

- soci ordinari;

- soci benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’associazione stessa, ne hanno particolarmente sostenuto l’attività e la sua valorizzazione.

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6. Ammissione del soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

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7. Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie.

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8. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

1) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 6 (sei) mesi prima dello scadere dell’anno;

2) per decadenza e cioè la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

3) per delibera di esclusione del Consiglio direttivo adottata per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

4) per ritardato pagamento dei contributi associativi per oltre un anno.

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9. Organi dell’associazione

Organi obbligatori dell’associazione sono:

- l'Assemblea;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- il Vice-Presidente;

- Organi facoltativi dell'associazione sono:

- il Comitato Scientifico;

- il Collegio dei Probiviri;

- il Segretario generale.

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Assemblea

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10.Partecipazione all'Assemblea

L'associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci benemeriti. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.

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L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio direttivo o del suo Presidente;

b) su richiesta effettuata da almeno un terzo dei soci nel loro insieme ed indirizzata al Presidente, il quale dovrà procedere senza indugio alla convocazione.

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11. Convocazione dell’Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, inviato ai soci, a cura della presidenza, con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data prevista; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni.

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12. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno tre soci.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci. È ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è

vietato in capo allo stesso delegato il cumulo di deleghe in numero superiore a dieci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei soci presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

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Il Presidente dell’associazione ha potere di veto in ordine alle delibere dell'Assemblea riguardanti:

- la modifica del presente statuto;

- lo scioglimento dell'associazione;

- la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione;

- la nomina e revoca dei componenti il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

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Le funzioni di Segretario dell’Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

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Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

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13. Forma di votazione dell’Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

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14. Compiti dell’Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria le delibere riguardanti:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;

- la nomina e revoca dei componenti il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Probiviri;

- le direttive d’ordine generale dell'attività della associazione;

- le altre delibere rimesse alla decisione dell'Assemblea, non rientranti nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

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Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le delibere riguardanti:

- la modifica del presente statuto;

- lo scioglimento dell'associazione;

- la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione.

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Consiglio direttivo

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15. Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della presidenza;

c) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che abbia valore unitario superiore ad Euro 30.000 (trentamila);

e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

f) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

g) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;

h) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i propri rappresentanti da scegliere tra i soci;

i) nominare e revocare il Segretario generale ed i membri del Comitato scientifico.

Il Consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

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16. Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da tre a nove membri. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni, fermo restando che la carica di membro del Consiglio direttivo nonchè Presidente dell'associazione è di diritto ricoperta dal socio fondatore architetto EDOARDO MILESI, nato a Bergamo il 19 novembre 1954, sino a sue dimissioni o sino al verificarsi di un impedimento grave a ricoprire detto ruolo. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Nel caso di dimissioni o impedimento grave di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà dei consiglieri in carica, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere — per cooptazione — alla integrazione del Consiglio stesso, fino al numero preesistente; i consiglieri eletti per cooptazione rimarranno in carica sino alla scadenza originaria del Consiglio direttivo.

Nel caso di dimissioni o impedimento grave di metà o più dei consiglieri in carica, l'Assemblea

ordinaria dovrà senza indugio procedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se debitamente documentate.

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17. Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario generale; in assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, inviato ai consiglieri, a cura della presidenza, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data prevista; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni.

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Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide:

- in mancanza di convocazione, con la presenza di tutti i Consiglieri in carica;

- in caso di convocazione rituale, con la presenza di almeno la maggioranza del suoi componenti.

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Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio direttivo delibera con il voto favorevole delle metà più uno dei consiglieri presenti, per

alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

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Il Presidente dell’associazione ha il potere di veto in ordine alle delibere del Consiglio direttivo riguardanti:

- la predisposizione dei bilanci;

- gli atti aventi carattere patrimoniale e finanziario.

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Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Alle riunioni del Consiglio direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del Collegio dei

Probiviri, se eletti, i quali svolgeranno funzioni consultive, come in appresso precisato, senza diritto al voto.

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Presidente

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18. Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e decide nonchè pone in esecuzione in via autonoma atti di carattere patrimoniale e finanziario che abbiano valore unitario non superiore ad Euro 30.000 (trentamila).

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

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19. Elezione del Presidente

Presidente dell'associazione è di diritto il socio fondatore architetto EDOARDO MILESI, nato a Bergamo il 19 novembre 1954, sino a sue dimissioni o sino al verificarsi di un impedimento grave a ricoprire detto ruolo.

Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge altresì un Vice Presidente.

 

Nel caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente in carica, il Consiglio direttivo provvede senza indugio ad eleggere tra i suoi membri un Presidente, che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo medesimo.

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Collegio dei Probiviri

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20. Compiti del Collegio dei Probiviri

Al Collegio dei Probiviri spettano i seguenti compiti:

- esercitare il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione, sul rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei soci e degli altri organi sociali;

- redigere la propria relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo;

- dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci ovvero tra soci e organi sociali, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti; in tale evenienza il Collegio, agendo per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio direttivo, che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

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21. Elezione e funzionamento del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea in numero di tre o cinque componenti e dura in carica tre anni.

I componenti sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’associazione, avuto riguardo alle loro specifiche competenze e settori di intervento. Non appena eletto il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

Nel caso di dimissioni o impedimento grave di uno o più membri del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea provvederà senza indugio ad eleggere i sostituti, i quali resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Collegio medesimo.

Le riunioni del Collegio devono essere convocate dal suo Presidente mediante avviso con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, inviato con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data prevista; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni.

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Le riunioni del Collegio sono valide:

- in mancanza di convocazione, con la presenza di tutti i membri in carica;

- in caso di convocazione rituale, con la presenza di almeno la maggioranza del suoi componenti.

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Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un membro designato dai presenti, i quali provvederanno anche ad eleggere un segretario.

Il Collegio delibera con il voto favorevole delle metà più uno dei membri presenti, per alzata di mano; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. I membri del Collegio dei Probiviri non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se debitamente documentate.

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Segretario generale e uffici di segreteria

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22. Segretario generale dell’associazione

Organo facoltativo dell'associazione è il Segretario generale, che viene nominato dal Consiglio direttivo per un triennio, anche fra persone non componenti il Consiglio, purchè socie dell’associazione.

Il Segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, custodisce i documenti contabili, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.

Il Segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con i soci, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’associazione.

Il Segretario generale non riceverà alcuna remunerazione in dipendenza della propria carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se debitamente documentate.

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23. Uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell’associazione.

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Comitato scientifico

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24. Comitato Scientifico

Organo facoltativo dell'associazione è il Comitato Scientifico, formato da tre a sette membri, che durano in carica tre anni, nominati dal Consiglio direttivo tra studiosi e persone di elevate qualità ed esperienza nei campi di intervento dell'associazione. Non appena eletto, il Comitato provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

Nel caso di dimissioni o impedimento grave di uno o più membri del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio ad eleggere i sostituti, i quali resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Comitato medesimo.

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Il Comitato Scientifico ha compiti di organizzazione, vigilanza e consulenza scientifica e pertanto:

- svolge attività di consulenza scientifica e di supporto al Consiglio direttivo;

- predispone i programmi di lavoro e d’intervento da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo;

- esprime pareri sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio direttivo sottopone al suo esame.

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Le riunioni del Comitato devono essere convocate dal suo Presidente mediante avviso con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, inviato con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data prevista; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni.

​

Le riunioni del Comitato sono valide:

- in mancanza di convocazione, con la presenza di tutti i membri in carica;

- in caso di convocazione rituale, con la presenza di almeno la maggioranza del suoi componenti.

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Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un membro designato dai presenti, i quali provvederanno anche ad eleggere un segretario. Il Comitato delibera con il voto favorevole delle metà più uno dei membri presenti, per alzata di mano; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I membri del Comitato Scientifico non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se debitamente documentate.

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Finanze e patrimonio

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25. Entrate dell’associazione

Le entrate dell’associazione sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;

b) dai contributi annui ordinari dei soci, da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo; i contributi ordinari devono essere versati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno;

c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

d) da versamenti volontari dei soci;

e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, Università ed enti in genere;

f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di soci;

g) da occasionali o continuative attività commerciali svolte, quale completamento e supporto dell’attività istituzionale.

 

Alla associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Alla associazione è fatto espresso obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

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26. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari dei soci sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte del nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.

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27. Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

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Norme finali a generali

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28. Esercizi sociali

L’esercizio dell'associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo dell'esercizio, da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

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29. Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie:

- per esaurimento o sopravvenuta impossibilità dello scopo;

- per delibera dell'Assemblea straordinaria.

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In caso di scioglimento dell'associazione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della stessa saranno obbligatoriamente devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, ad altre organizzazioni aventi scopo connesso od analogo a quello dell'associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso si verificasse una causa di scioglimento, il Consiglio direttivo nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio medesimo.

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30. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi

generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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